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AI Act, articolo 50 – prove di trasparenza
Tracciare avvisi nelle interazioni con l’IA, marcatura dei contenuti sintetici, informative sui deepfake e relative prove dell’articolo 50, con responsabili e registri esportabili.
L’articolo 50 si applica in generale dal 2 agosto 2026.
L’obbligo concreto dipende dal sistema, dal ruolo di fornitore o soggetto che utilizza il sistema e dal caso d’uso. Questo strumento organizza le prove; non determina l’ambito giuridico e non certifica la conformità.
Applicabile
6
Pronto
0
Lacune
0
Non esaminato
6
Informativa nell’interazione diretta con l’IA
Sistemi destinati a interagire direttamente con persone
Registrare come le persone vengono informate che stanno interagendo con un sistema di IA, salvo che ciò sia evidente dalle circostanze.
Marcatura leggibile da macchina dei contenuti sintetici
Fornitori di sistemi che generano audio, immagini, video o testo sintetici
Registrare il metodo tecnico usato per marcare contenuti generati o manipolati in formato leggibile da macchina quando si applica l’articolo 50.
Transizione limitata per l’articolo 50(2): 2 dicembre 2026
Solo per i sistemi di IA immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, l’obbligo tecnico di marcatura e rilevazione dell’articolo 50(2) beneficia di una transizione limitata fino al 2 dicembre 2026. Gli altri obblighi dell’articolo 50 non sono rinviati. I contenuti generati prima del 2 agosto 2026 non devono essere etichettati retroattivamente.
Informativa su riconoscimento delle emozioni / categorizzazione biometrica
Deployer di sistemi di riconoscimento delle emozioni o categorizzazione biometrica
Registrare l’informativa mostrata alle persone esposte e il responsabile operativo.
Informativa sui deepfake
Deployer che generano o manipolano immagini, audio o video deepfake
Registrare l’informativa che indica che il contenuto è stato generato o manipolato artificialmente e dove compare.
Informativa su testo di interesse pubblico generato dall’IA
Deployer che pubblicano testo generato o manipolato dall’IA su questioni di interesse pubblico
Registrare il flusso di informativa o la base di revisione umana / controllo editoriale utilizzata nel processo di pubblicazione.
Informativa chiara, accessibile e tempestiva
Informative applicabili ai sensi dell’articolo 50
Registrare come le informative vengono presentate in modo chiaro e accessibile e, al più tardi, alla prima interazione o esposizione, ove applicabile.